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Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Che cosa significa? L'articolo 107 affronta alcuni nodi cruciali della magistratura. Innanzitutto l'indipendenza dal potere esecutivo, perché i provvedimenti di trasferimento o sospensione sono soggetti al CSM. In secondo luogo la distinzione solo funzionale e non gerarchica dei magistrati (un pubblico ministero, quindi, non vale di più di un giudice). In terzo luogo la posizione del pubblico ministero, ossia del magistrato che conduce un'inchiesta.
Sulla promozione dell'azione disciplinare da parte del Ministero della giustizia, su come l'azione venga svolta, da chi e con quali metodi, sono state emanate diverse norme, trattandosi di un tema estremamente tecnico e carico di importanza per il rapporto tra i poteri dello Stato.

Ma perché...? Le norme che tutelano la magistratura nell'esercizio delle sue funzioni da interferenze del potere esecutivo non escludono interventi nei confronti dei magistrati o di situazioni difficili. In particolare, il CSM può procedere con il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale (destinazione ad altra sede) e funzionale (destinazione ad altro ufficio). La Corte costituzionale (457/2002) ha affermato che il trasferimento non riguarda un illecito del magistrato, ma «una situazione obiettiva che si determina nell’ufficio ove egli esercita le sue funzioni».
Questa indicazione è stata recepita nella legislazione ordinaria che dispone il trasferimento dei magistrati quando «per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità».

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