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Articolo 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Che cosa significa? L’articolo 108 sancisce la netta separazione della Magistratura dal Governo, affermando che il funzionamento e l’ordinamento della giustizia possono essere disciplinati solamente attraverso le leggi ordinarie approvate dalle due Camere. Fornisce anche un'indicazione di principio alle leggi che riguarderanno la magistratura: non possono ledere l'indipendenza dei giudici.

Ma perché...? Pronunciamenti della Corte costituzionale e riflessioni dottrinali hanno chiarito vari aspetti di questo articolo. Innanzitutto sono stati esclusi interventi legislativi sull’ordinamento giudiziario e su ogni altra magistratura da parte del Governo e dello stesso Consiglio superiore della magistratura. In questo modo i magistrati sono garantiti rispetto a interventi arbitrari sia da parte del Governo sia da parte del CSM.
L'autonomia vale per tutti i magistrati. Il fatto che ai giudici speciali sia garantita dalla legge ordinaria va pensare che essi non possano godere delle garanzie previste dagli artt. 104-107.

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