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Articolo 109

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Che cosa significa? Per svolgere le indagini, arrestare un accusato, sorvegliare un luogo o una persona e tutte le altre attività richieste dall'amministrazione della giustizia, la magistratura si serve della polizia.
Sulla base dell’art. 109, la legislazione ordinaria ha affidato la gestione della polizia giudiziaria agli organi della pubblica accusa.
La materia è stata riformata nel 1988 quando sono state introdotte tre figure di polizia giudiziaria aventi rapporti di differente intensità con la magistratura:

  • il primo livello è rappresentano da tutti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria aventi compiti di svolgere indagini;
  • il secondo livello è rappresentato dagli uffici, ai quali sono demandati compiti di polizia giudiziaria «in via prioritaria e continuativa»;
  • il terzo livello è rappresentato dalle sezioni istituite presso ogni Procura della Repubblica – composte da personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza –, che svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria.
Al Procuratore generale presso la Corte d’appello è assegnato il potere di sorveglianza e di iniziativa disciplinare.

Ma perché...? I rapporti tra polizia giudiziaria e magistratura variano molto da pese a paese. In alcuni casi, come in Italia, la polizia giudiziaria non costituisce un corpo autonomo, in altri invece sì. Un'altra differenza riguarda il ruolo della magistratura nel corso dell'indagine. In Italia ha un ruolo direttivo, mentre in altri paesi riceve i risultati delle indagini di polizia.
In Italia le funzioni della polizia giudiziaria non sono solo di indagine: per esempio, deve anche impedire che i reati vengano portati a termine, recepire segnalazioni o informazioni su reati sia da fonti esterne sia di propria iniziativa.

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