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Articolo 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Che cosa significa? Questo articolo è di difficile interpretazione. Da un alto non intende sminuire le competenze della CSM, dall'altro affida al Ministero della giustizia i compiti di organizzazione e funzionamento dei servizi, come, nelle intenzioni dei Costituenti, cancellieri e uscieri; rimangono i servizi di prevenzione e di esecuzione delle pene, servizi amministrativi.
Data la delicatezza del tema, nel corso dei decenni sono state proposte interpretazioni diverse e la Corte costituzionale si è proposta più volte per affermare che il ministro della Giustizia è l’unico organo politicamente responsabile di quanto attiene all’organizzazione della giustizia ed al suo funzionamento, ma che l’attività di concertazione fra ministro e CSM non implica una riduzione dell’autonomia del CSM. Si tratta quindi di una difficile opera di mediazione tra le due istituzioni.

Ma perché...? La giustizia è un aspetto delicato della vita di un paese. Per questa ragione la Costituzione dedica tanto spazio al rapporto tra potere giudiziario, potere legislativo e potere esecutivo. Ed esattamente per la stessa ragione i rapporti tra politica e magistratura sono spesso aspri.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, il CSM dialoga con Governo e Parlamento. Il CSM esprime un parere sui disegni di legge relativi all’ordinamento giudiziario e l’amministrazione della giustizia. Inoltre ha la facoltà di formulare proposte su tutti gli aspetti relativi all'organizzazione della giustizia (come la definizione delle circoscrizioni giudiziarie). Può inviare al Parlamento, tramite il Ministro, una Relazione annuale sullo stato della giustizia. In questo modo può segnalare situazioni critiche e proporre rimedi.

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